Art. 3.
(Elezioni del consiglio provinciale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. In ogni gruppo, i candidati con età superiore a quaranta anni compiuti

 

Pag. 7

non possono essere inseriti in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati stessi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
      2-ter. Ai delegati dei gruppi di candidati di cui all'articolo 74, comma 3, che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni di cui al comma 2-bis, il prefetto irroga, in misura proporzionale a ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 per ogni violazione, fino a un massimo di euro 100.000».